Non mi sembrava così difficile, bastava leggere.
(Forse anche questo "ritaglio di stampa" potrà aiutare?
http://www.lastampa.it/2015/03/03/tecno ... agina.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
L'AGCOM, per chi non la conoscesse, é l'Autorità indipendente di controllo sugli operatori telefonici. Come il Garante Privacy per la privacy, o Banca d'Italia e la CONSOB per le banche, le finanziarie, e l'attività delle Borse Valori, l'AEEG (
Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) per i contratti di fornitura di acqua, luce e gas.
Sono tutti organismi pubblici indipendenti, con il compito istituzionale di "
tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso un'attività di regolazione e di controllo."
A tali
"Autorità" possono esser indirizzati denunce, esposti e segnalazioni, da parte di cittadini, enti od imprese, che abbiano da reclamare nei confronti del comportamento dei fornitore di servizi.
L'Authorities sono obbligate a dare corso a tali segnalazioni;
sia instaurando un tavolo di conciliazione per tentare di raggiungere una soluzione bonaria e condivisa del disservizio lamentato;
sia mediante un'eventuale "istruttoria", che può eventualmente concludersi con un "Provvedimento" a carico del gestore del servizio.
L'AGCOM, ovvero l'Autorità di Garanzia nelle Comunicazioni, in particolare si occupa - fra l'altro - di dirimere il contenzioso che può insorgere fra utenti ed operatori telefonici.
Sull'home page del sito dell'Autorità é ben presente un link "
per gli utenti", con cui si atterra alla sezione che informa
come procedere per presentare un "reclamo" presso l'AGCOM nei confronti di una società telefonica (
MODELLO D):
"Contenzioso tra utenti e operatori
L'utente nei casi in cui non riesca, attraverso un reclamo, a risolvere un problema insorto nel rapporto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica, può instaurare un contenzioso con l'operatore per tutelare le proprie ragioni.
....(omissis).....
gli utenti devono obbligatoriamente esperire un tentativo di conciliazione prima di agire in giudizio per la violazione di un proprio diritto.
Il tentativo di conciliazione è una procedura con la quale l'utente e l'operatore, aiutati da una parte terza (tra cui i Co.re.com. su delega di funzioni dell'Autorità), cercano una soluzione bonaria alla controversia.
Se tale soluzione non si raggiunge, l'utente può chiedere all'Autorità, e ai Co.Re.Com da essa delegati, la definizione della controversia o può rivolgersi alla giurisdizione ordinaria.
Contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione o per la definizione della controversia, o nel corso delle relative procedure, l'utente può chiedere ai Co.re.com. delegati o all'Autorità l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità nell'erogazione del servizio o a far cessare forme d'abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa o di definizione".
Tornando alla questione in argomento, cioé la "
velocità" di un contratto di fornitura di connettività internet, cito dalla pagina ufficiale di MisuraInternet:
"Differenze tra MisuraInternet Speed Test ed altri software disponibili on-line
A differenza di altri software disponibili on-line, il software MisuraInternet Speed Test non effettua i test su generiche prestazioni di Internet, ma valuta direttamente le prestazioni di accesso fornito dal singolo operatore all’utente con il quale ha sottoscritto un contratto.
Ciò che rende possibile misurare le prestazioni della sola tratta di responsabilità dell’Operatore è la locazione fisica dei server di misura utilizzati dal Progetto Misura Internet. I server infatti, sono posizionati nei NAP, acronimo di "Neutral Access Point", ovvero nei punti fisici di interscambio tra le reti dei vari operatori. La misura si basa su uno scambio di pacchetti tra un client, costituito dal vostro PC (sul quale avrete installato MisuraInternet Speed Test), ed un server posizionato nel NAP corrispondente.
La particolare posizione di questi apparati assicura, che lo scambio dei dati, tra il PC dell’utente ed il Server remoto che effettua la misura, transiti esclusivamente attraverso la rete di responsabilità dell’operatore e non su altre reti".