@ Franz: GraziA
Tano90 ha scritto: vista la congruenza dei succitati principi con i miei, e grazie a lei ho appreso che hanno la stessa origine
...azz... andiamo bene. Ma non facevi politica da non so quanti anni?
Più tempo su quell'inutile libro di storia e meno in sezione a far casino, no?!?
Tano90 ha scritto: io ho escluso sin dal primo momento l'ipotesi di omicidio preterintenzionale.
Io non ho mai detto che si tratti di omicidio preterintenzionale: è chiaramente un'ipotesi di omicidio colposo. Ma citavo il preterintenzionale per significare quanto fosse profondo il valore del bene giuridico "vita" nel nostro sistema penale, se il legislatore è giunto a punire qualcuno non per ciò che ha fatto, ma, in questo solo caso, per le conseguenze NON VOLUTE e del tutto eventuali di ciò che ha fatto.
Tano90 ha scritto: Mi sorge un dubbio: se dopo aver ricevuto un pugno da lei, perchè fascio, ed essere svenuto (anche se impossibile in quanto tale
) fossi morto a seguito di un incidente stradale dato che l'ambulanza è andata a sbattere contro un muro, la mia morte (sgratsgrat) sarebbe considerata colpa sua e/o omicidio preterintenzionale?
Nessuna delle due. Qui si ricade nelle cause sopravvenute che siano, da sole, sufficienti a causare l'evento: siccome, con l'incidente, saresti morto ugualmente, non vi è alcuna mia responsabilità; semmai, di chi - ad esempio, tagliando la strada all'autombulanza - quell'incidente ha concretamente causato.
Tano90 ha scritto: Inoltre: l'omicidio preterintenzionale potrebbe essere considerato come una pena ingiusta ai più, però io affermo con certezza il contrario poichè lo scopo principale del codice penale è prevenire un comportamento umano che possa scaturire un dolo o una colpa con la minaccia della pena, giusto?
...
Lei piuttosto valuti me
Mamma mia, che guazzabuglio!
Se fossi un mio studente, ti re-invierei alla prossima, ma anche alla prossima della prossima della prossima sessione
In primis, tecnicamente, un codice penale non può prevenire nulla, ma solo punire (occorre, infatti, che un fatto si sia verificato, altrimenti il codice penale non opera) ed infatti indica le PENA in caso di commissione di un comportamento vietato.
Che poi, con le sue norme, possa avere un effetto dissuasivo su di uno specifico soggetto (che sa che, se va a rubare, prende tot di galera ed allora evita di andarci - e si chiama funzione specialpreventiva) o debba indirizzare l'agire collettivo della società cui è indirizzato (funzione generalpreventiva) è questione diversa e dibattutissima, che vede diviso tutto il mondo accademico da ben prima del 1942.
Sul dolo e la colpa... mi sa che ci vorranno un sacco di ripetizioni
Cmq, d'accordo pienamente con Parsifal.
Sparkle: un gommone mica è lo stesso di un piroscafo... e LO SO CHE LO SAI CHE LO SO CHE LO SAI